Il sistri e il formulario di identificazione dei rifiuti industriali


IL DEPOSITO TEMPORANEO

Si trovano quindi, inizialmente, presso la sede del produttore in uno stato che è definito di deposito temporaneo dal D.LGS. 152/2006, ART. 183.

Dalla situazione di deposito temporaneo, il rifiuto può uscire in due modi: o il produttore si occupa in autonomia della fase di recupero/smaltimento, o si affida ad una ditta specializzata. Data la delicatezza delle operazioni da svolgere, la larga maggioranza delle aziende si avvale della seconda ipotesi.

La legge, nello stesso articolo, parla anche delle tempistiche entro le quali il produttore deve provvedere allo smaltimento:

  • Come regola generale, lo smaltimento dei rifiuti iscritti nel registro di carico/scarico deve avvenire ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità prodotta.
  • In alternativa, se le quantità è inferiore a 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi e 10 mc per rifiuti pericolosi, il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento entro massimo un anno dalla produzione.

 

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

È a questo punto che entra in gioco il Formulario di Identificazione dei rifiuti speciali, che deve accompagnare qualunque trasporto di rifiuti effettuato dalle aziende con pochissime eccezioni:

  • trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che non eccedano i 30 Kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei riifuti stessi;
  • trasporto dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

I formulari vengono stampati dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze e devono essere appositamente numerati e vidimati o presso l’Agenzia delle Entrate o presso la Camera di Commercio locale, proprio come avviene anche per i registri di carico / scarico.

  • Ogni modulo del formulario deve essere redatto in quattro esemplari:
  • una per il produttore o detentore del rifiuto, che lo fa partire dai propri depositi;
  • una per il destinatario (impianto di smaltimento, recupero o stoccaggio intermedio);
  • due, infine, sono per il trasportatore: una delle due dovrà essere poi riconsegnata al produttore / detentore, entro tre mesi come garanzia del trasporto effettuato.

I documenti del formulario devono essere conservati per almeno 5 anni.

IL SISTRI

La maggior parte delle aziende, ormai, ha sostituito il vecchio formulario con le più efficienti procedure elettroniche del sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il SISTRI è nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lo scopo di informatizzare progressivamente l’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania; si tratta quindi di un sistema in uso già da vari anni.

C’è un lungo elenco di aziende e soggetti che sono obbligati all’utilizzo del SISTRI anziché dei vecchi formulari; in pratica, tutti gli operatori professionali nella filiera del rifiuto, da chi produce a chi smaltisce.
Per togliervi ogni dubbio potete leggere l’elenco completo direttamente sul sito ufficiale predisposto dal Ministero dell’Ambiente per dare informazioni sul sistema SISTRI. A questo link trovate l’ELENCO DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL SISTRI.

L’introduzione del sistema informatizzato non ha cambiato la sostanza degli obblighi di legge in capo al detentore del rifiuto, che restano in sostanza quelli di una registrazione accurata e puntuale. Ha però migliorato l’efficienza dei controlli e ridotto la quantità di documenti cartacei da conservare negli archivi aziendali.